Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio ha respinto i ricorsi presentati da Gestione Acqua S.p.A. contro l’esclusione di alcuni progetti del servizio idrico dell’Ambito territoriale ottimale n. 6 Alessandrino dai finanziamenti statali del PNRR e del Piano nazionale per la sicurezza del settore idrico (PNISSI).

La sentenza del TAR, che ha riunito due ricorsi distinti, riguarda i progetti presentati dall’EGATO 6 Alessandrino al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, nei quali Gestione Acqua figurava come soggetto attuatore all’interno della cosiddetta Rete Idrica AGC, un contratto di rete tra più gestori (Gestione Acqua, Amag Reti Idriche e Comuni Riuniti Belforte Monferrato).

Il nodo centrale della decisione riguarda la legittimità dell’affidamento del servizio idrico integrato nell’ambito alessandrino. Secondo il Ministero, sulla base dei pareri dell’Autorità di regolazione ARERA, l’affidamento prorogato fino al 2034 e fondato sulla Rete AGC non rispetta la normativa vigente, che impone la presenza di un gestore unico di ambito. Una valutazione contestata da Gestione Acqua, che ha sostenuto la correttezza del modello adottato dall’ente d’ambito e la propria legittimazione a partecipare ai bandi di finanziamento.

Il TAR ha innanzitutto riconosciuto l’interesse e la legittimazione di Gestione Acqua a ricorrere, pur non essendo formalmente beneficiaria dei fondi, ma ha poi respinto tutte le censure nel merito. Secondo i giudici, il Ministero era pienamente competente a verificare la conformità dell’affidamento del servizio ai fini dell’accesso ai finanziamenti pubblici, trattandosi di un requisito essenziale previsto dagli avvisi PNRR e PNISSI.

Nel merito, la sentenza chiarisce che la Rete Idrica AGC non realizza un vero gestore unico di ambito, come richiesto dal decreto legislativo 152/2006. Nonostante l’esistenza di un soggetto aggregato dotato di personalità giuridica, la gestione del servizio continua a essere svolta in modo frammentato dai singoli operatori sui rispettivi territori. Questo assetto, secondo il TAR, è incompatibile con il principio di unicità della gestione del servizio idrico integrato.

I giudici escludono inoltre che la proroga dell’affidamento disposta dall’EGATO 6 nel 2018 fino al 2034 possa rientrare nel regime transitorio dei cosiddetti “gestori salvaguardati”. Tale regime, previsto dall’articolo 172 del decreto ambientale, ha carattere eccezionale e temporaneo e non consente di estendere nel tempo assetti gestionali plurimi né di eludere l’obbligo di passare a un gestore unico.

Respinte anche le censure relative alla violazione dei principi di proporzionalità, ragionevolezza, partecipazione procedimentale e legittimo affidamento. Secondo il TAR, l’accesso ai fondi PNRR e PNISSI non costituisce un diritto acquisito, ma un’aspettativa subordinata al rispetto rigoroso dei requisiti normativi. I finanziamenti pubblici straordinari, sottolinea la sentenza, non possono sostenere modelli gestionali strutturalmente non conformi alla disciplina vigente.

La decisione assume un peso rilevante anche sul piano politico e amministrativo locale, perché rafforza la linea seguita dal Ministero e da ARERA e conferma l’illegittimità dell’assetto su cui si è retta finora la gestione del servizio idrico nell’Alessandrino. Non a caso, ricorda il TAR, lo stesso EGATO 6 ha successivamente rinunciato ai propri ricorsi e avviato un percorso di adeguamento alle indicazioni normative, individuando un diverso assetto gestionale.

In conclusione, la sentenza sancisce che, senza un gestore unico conforme alla legge, i progetti del servizio idrico non possono accedere ai finanziamenti PNRR e PNISSI, chiudendo la strada alla Rete AGC e segnando un passaggio chiave nella complessa vicenda della gestione dell’acqua nell’Alessandrino. La sentenza riconosce altresì la fondatezza del ricorso di Gestione Acqua, perchè “l’assetto gestionale contestato è stato costruito sulla base di atti deliberativi adottati in buona fede dagli enti di governo dell’ambito” e quindi ha disposto che le spese di ricorso vengono addebitate a tutte le parti.

La sentenza mette in luce però anche che è stato proprio l’affidamento di Egato6, avvenuto 7 anni fa, a non essere legittimo. Questo espone proprio Egato a nuovi ricorsi, e a richieste danni. Infine, ora Egato deve dare, entro pochi mesi, il nuovo affidamento. Chi si occuperà di fornire acqua a novesi e tortonesi? Non Gestione Acqua, viene da dire, che potrebbe uscire dallo scenario con una sostanziosissima buona uscita visti gli investimenti fatti dall’azienda. La sentenza del Tar mette dei punti chiari sul passato, ma getta forti ombre sul futuro.

Ti è piaciuto questo articolo? Offrici un caffè con Ko-Fi

Segui il moscone su Telegram per ricevere una notifica ogni volta che viene pubblicato un nuovo articolo https://t.me/ilmoscone

Visited 1 times, 1 visit(s) today

Di Moscone

Contact Us